1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. È pure consentito indire referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
- Revisione dello Statuto Comunale.
- Tributi, bilancio e tariffe comunali.
- Urbanistica
- Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
5. I referendum sono indetti su richiesta:
- a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) del 20% dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto in caso di referendum consultivo abrogativo o propositivo.
6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta, sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
8. La mozione corredata del parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
- a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
10. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il numero di firme valide.
11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giunta, affinché esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, circa l'ammissibilità del referendum stesso.
12. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;
- d) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.
15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni del referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
17. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.