1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.