1. Il Comune, in convenzione con altri Enti Locali, Comuni e Province,  può istituire la figura del Difensore Civico al fine della garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall’art. 36 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104.

4. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla Legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica per il periodo previsto dalla Convenzione, che disciplina anche la possibilità del recesso.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di Legge.

7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

7 bis. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all’albo pretorio ed inviata a tutti i Consiglieri Comunali.