1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all' art. 208 del T.U.E.L., delegato alla gestione finanziaria dell' Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal T.U.E.L.., da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.