1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull' attività dell' amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il Regolamento può prevedere altresì l' istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. È attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.