1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l' organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell' intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale, in conformità all'art. 169 del T.U.E.L., al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.
4. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.