1. Previa stipula della convenzione prevista all'art. 108 del T.U.E.L.., il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. 33 comma 8 , alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale, ai sensi del precedente art. 33 comma 8, le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete:

  • a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 art. 197 del T.U.E.L.;
  • b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all' art. 169 del T.U.E.L.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell' esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell' Ente, ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell' incarico che comunque non può eccedere  la durata del mandato del Sindaco.