1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il Comune promuove, altresì, forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

  • a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
  • b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto, il Responsabile del Servizio.