1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

2. Per quanto compatibili, i principi indicati nel comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.