1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore, oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Il Sindaco nonché gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.