1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori componenti del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di cui all'art.136 del T.U.E.L .

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L.,nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.